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Ripetizione delle elezioni per il rinnovo del COMITES di Madrid (17 aprile 2015)

comitesLa Cancelleria Consolare dell’Ambasciata di Madrid informa di aver emanato in data 17 gennaio 2014 il decreto consolare n. 1/2015 con il quale sono state nuovamente indette le elezioni per il rinnovo del Comites di Madrid. Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha infatti disposto la ripetizione delle elezioni nelle Sedi in cui le stesse erano state annullate per assenza di liste di candidati validamente presentate. La data fissata per le elezioni è il 17 aprile 2015. Il diritto di voto verrà esercitato per corrispondenza con invio del plico elettorale ai SOLI elettori, in possesso dei requisiti di legge, che facciano espressa richiesta di iscrizione nell’elenco elettorale. Le richieste dovranno pervenire alla Cancelleria Consolare a Madrid entro il 18 marzo 2015. Si informa che nella G.U. n. 179 del 4 agosto 2014 è stato pubblicato il decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109 che, all’art. 10, contiene disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati degli Italiani all’estero. Il decreto-legge 18 novembre 2014, n. 168 ha successivamente disposto il rinvio al 17 aprile 2015 delle elezioni per il rinnovo dei Comites, già indette per il 19 dicembre 2014, e la proroga al 18 marzo 2015 del termine utile per fare pervenire agli Uffici consolari la richiesta di iscrizione all’elenco elettorale per l’esercizio del diritto di voto per le elezioni dei Comites. Il rinvio tiene conto dell’esigenza di garantire la più ampia partecipazione alle votazioni da parte dei cittadini all’estero e di accordare un termine più ampio per esprimere la volontà di partecipare al voto. Le norme in questione prevedono l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza, come previsto dalla L. 286/2003, con il correttivo dell’invio del plico elettorale ai soli elettori, in possesso dei requisiti di legge, che ne facciano espressa richiesta all’Ufficio consolare competente almeno 30 giorni prima della data stabilita per le votazioni (ossia ENTRO IL 18 MARZO 2015). Ai sensi dell’art. 13 della legge 286/2003, hanno diritto di voto i cittadini italiani iscritti all’AIRE, che sono residenti nella circoscrizione consolare da almeno 6 mesi prima della data delle elezioni.

I cittadini interessati a partecipare all’elezione per il rinnovo del Comites di Madrid, dovranno manifestare espressamente tale volontà alla Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Madrid, compilando l’apposito modulo pubblicato nel sito web e trasmettendolo alla suddetta Cancelleria Consolare, insieme alla copia di un documento di identità:
a) per posta elettronica all’indirizzo elezioni.madrid@esteri.it (in formato PDF, scansione “scala di grigi”, oppure in formato JPG)
b) per posta ordinaria all’indirizzo della Cancelleria Consolare – Calle Agustín de Betancourt, 3 – 28003 Madrid;
c) per fax al numero 91-554.66.69.
La richiesta deve pervenire alla Cancelleria Consolare a Madrid ENTRO IL 18 MARZO 2015.
Non è possibile consegnare/inviare la domanda agli Uffici Consolari Onorari.
L’effettiva iscrizione nell’elenco elettorale è subordinata alla verifica dei requisiti di legge (art. 13 L.286/2003).

Presentazione delle liste dei candidati

A) CANDIDATI – Art. 5 L. 286/2003 e art. 6 DPR 395/2003
Sono eleggibili (art. 5 della Legge) i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’art. 5 comma 1 della legge 459/2001 (o inseriti nell’elenco elettorale aggiunto, a seguito di accertamento presso il comune di origine, entro tempi utili ai fini della presentazione dei candidati) ed in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa solo in una circoscrizione e per una sola lista. Ai sensi dell’art. 6 del DPR 395/2003, i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 55, c.1 (Elettorato passivo), 60 (Ineleggibilità) e 61 (Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia) del D.Lgs. 267/2000. L’articolo predetto contiene anche un riferimento agli articoli 58 e 59 del medesimo Decreto legislativo, che sono stati abrogati con il D.Lgs. 235/2012, che ha stabilito che, dalla data di entrata in vigore dello stesso, tutti i richiami ai detti articoli devono intendersi riferiti rispettivamente all’art. 10 (Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e all’art. 11 (Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità) del medesimo D.Lgs. 235/2012.

B) LISTE DI CANDIDATI – Art. 15, commi 3-5 Legge 286/2003 e Art. 14 DPR 395/2003
Al fine della formazione delle liste dei candidati, la Cancelleria Consolare, a partire dal 1° febbraio 2015 (quindicesimo giorno successivo all’indizione delle elezioni), rilascia – su richiesta degli interessati e in base agli atti in suo possesso – certificati, anche collettivi, attestanti l’iscrizione degli elettori nella lista elettorale della propria circoscrizione. Il rilascio dei certificati avverrà nel termine di ventiquattrore dalla richiesta. A tal fine, il Ministero dell’Interno dovrà far pervenire, entro il 27 gennaio, l’elenco aggiornato degli elettori. Ove il nome del candidato o del sottoscrittore della lista non vi appaia, l’Ufficio consolare dovrà chiedere al Comune italiano di riferimento la verifica di eventuali cause ostative. Ove ricevuto il nulla osta dal Comune, potrà procedere al rilascio del certificato. Le liste dei candidati sono presentate da venerdì 6 febbraio a lunedì 16 febbraio 2015 (ossia dal ventesimo al trentesimo giorno successivo all’indizione) nelle ore di apertura della Cancelleria consolare all’Ufficio elettorale, istituito con il Decreto Consolare di indizione. Le liste, ciascuna munita del proprio contrassegno, sono presentate da uno dei candidati o da un sottoscrittore, corredate della prescritta documentazione. Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati possono essere firmate in atti separati e devono recare, per ogni sottoscrittore, i dati anagrafici e la firma autenticata. Gli atti di raccolta delle firme riportano il contrassegno di lista, nonché tutti i nominativi dei candidati. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari a 12 e comunque non superiore a 16. Per ogni candidato va indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il numero progressivo assegnato dal presentatore della lista.
Unitamente alla lista dei candidati va presentata la seguente documentazione:
i) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato, firmata e autenticata;
ii) designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il Comitato Elettorale Circoscrizionale.
Il Presidente dell’Ufficio elettorale rilascia ricevuta degli atti presentati, con l’indicazione del giorno e dell’ora di presentazione. Successivamente provvede a trasmetterli, insieme con il verbale delle operazioni di raccolta delle candidature, al Comitato Elettorale Circoscrizionale – appena questo è costituito – e comunica al Capo dell’Ufficio consolare le designazioni dei rappresentanti di lista di cui al precedente punto ii.

C) INELEGGIBILITÀ ED INCANDIDABILITÀ – Art. 7 DPR 395/2003
L’articolo 7 del DPR 395/2003 stabilisce che il “Comitato giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei propri membri” sulla base dei criteri indicati nell’articolo 6 del Regolamento stesso. Qualora il Comites giunga ad accertare l’esistenza di cause di ineleggibilità o condizioni di incompatibilità, il medesimo Comites procede alla loro contestazione ai membri interessati. Gli Uffici diplomatico-consolari, l’Ufficio elettorale e il Comitato Elettorale Circoscrizionale non hanno il compito di pronunciarsi su eventuali cause di asserita ineleggibilità o incompatibilità, spettando ogni decisione in merito esclusivamente al neo-eletto Comites nel corso della sua prima seduta.

D) SOTTOSCRITTORI DELLE LISTE E AUTENTICA FIRME
L’art. 15 – comma 3 della L. 286/2003 stabilisce che le liste sono sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a 200 per le collettività composte da un numero di cittadini italiani superiore a 50.000 (quale è la collettività di Madrid). Gli elettori sottoscrittori delle liste devono risultare iscritti nell’elenco aggiornato degli italiani all’estero, non possono essere candidati e non possono sottoscrivere più di una lista pena la nullità della sottoscrizione. Si precisa che, per la sottoscrizione delle candidature, non è richiesto che abbiano presentato la domanda di ammissione al voto. Per ogni sottoscrittore va indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Le firme devono essere autenticate. La firma può essere autenticata dalla Cancelleria Consolare (NON dagli Uffici consolari onorari) negli orari di apertura al pubblico e l’autentica è gratuita (art. 34 del DPR 395/2003). Si rammenta che i principali documenti utili all’identificazione del sottoscrittore sono il passaporto e la carta d’identità italiana validi. Si ritengono assimilabili ai predetti tutti i documenti muniti di fotografia del titolare e rilasciati, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consentono l’identificazione personale del suo titolare. Se la firma viene autenticata a cura di notai o altri pubblici funzionari locali (in tal caso i relativi oneri di spesa sono a carico del richiedente), la firma di questi ultimi va legalizzata mediante apposizione dell’Apostille de L’Aja. Poiché ogni lista di candidati può essere sottoscritta in atti (fogli) separati, l’autentica di firma può essere unica e cumulativa per ogni atto di sottoscrizione della lista. Ognuno degli atti separati di raccolta delle firme deve riportare il contrassegno di lista e tutti i nominativi dei candidati. I modelli per la presentazione delle liste e l’accettazione delle candidature sono pubblicati sul sito web “www.consmadrid.esteri.it/Consolato_Madrid”.

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