Skip to content

Csm, Commissione Giustizia Camera approva riforma: le novità

(Adnkronos) - Nel provvedimento, in aula il 19, sorteggio collegi elettorali, un solo passaggio di funzioni e il 'fascicolo' del magistrato

Un sistema misto, binominale con quota proporzionale, e il sorteggio dei distretti di Corte d’Appello per formare i collegi per l’elezione dei togati al Consiglio superiore della magistratura. Nuove regole sulle nomine ai vertici degli uffici giudiziari. Stop alle porte girevoli tra politica e magistratura, con il divieto di esercitare in contemporanea funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi, un solo passaggio di funzioni tra pm-giudice e viceversa, tetto agli incarichi fuori ruolo e il ‘fascicolo personale’ dei magistrati. Sono i punti rilevanti della riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario licenziata dalla commissione giustizia della Camera, che ha concluso la notte scorsa il voto sugli emendamenti alle proposte del governo e oggi con il mandato al relatore ha dato il via libera definitivo al testo, che sarà in Aula, come previsto, dal 19 aprile.

CSM. Il Consiglio superiore della magistratura torna a 30 membri: 20 togati (2 di legittimità, 5 pm e 13 giudici), 10 laici, più i 3 componenti di diritto: il presidente della Repubblica; il primo presidente e il procuratore generale della Cassazione. Al sistema elettorale come approvato in Consiglio dei ministri l’11 febbraio scorso, maggioritario con correttivo proporzionale, si è aggiunto il sorteggio dei distretti di Corte d’Appello per formare i collegi. E’ un sistema elettorale misto che lascia la possibilità alle singole candidature individuali di emergere senza necessità di collegarsi a liste. Si basa infatti su candidature individuali: ciascun candidato presenta liberamente la sua candidatura senza necessità di presentatori. Devono esserci un minimo di 6 candidati in ogni collegio binominale, di cui almeno la metà del genere meno rappresentato e se non arrivano candidature spontanee o non si garantisce la parità di genere si integra con sorteggio per arrivare al minimo dei candidati previsti; sorteggio previsto anche per riequilibrare le candidature del genere meno rappresentato.

NOMINE – Per gli incarichi ai vertici degli uffici giudiziari, direttivi e semidirettivi, l’assegnazione si decide in base all’ordine cronologico delle scoperture, per evitare le cosiddette nomine a pacchetto.Si valorizza molto la formazione, si rendono trasparenti le procedure di selezione. Si prevede l’obbligo di audizione di non meno di 3 candidati per quel posto.

PORTE GIREVOLI – La riforma introduce il divieto di esercitare in contemporanea funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi, come invece possibile oggi. Il divieto vale sia per cariche elettive nazionali e locali sia per gli incarichi di governo nazionali, regionali e locali. E’ previsto l’obbligo di collocarsi in aspettativa, senza assegni in caso di incarichi locali, per l’assunzione dell’incarico (oggi, almeno in alcuni casi, c’è cumulo di indennità con lo stipendio del magistrato). I magistrati che hanno ricoperto cariche elettive di qualunque tipo al termine del mandato non possono più tornare a svolgere funzioni giurisdizionali: quelli ordinari vengono collocati fuori ruolo presso il ministero di appartenenza e altre amministrazioni ministeriali, oltre che presso l’Avvocatura dello Stato. Resta la possibilità di assumere funzioni non giurisdizionali presso le sezioni consultive del Consiglio di Stato, le sezioni di controllo della Corte dei Conti e l’Ufficio del Massimario della Cassazione. Per i magistrati amministrativi e contabili è prevista la collocazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. I magistrati che si sono candidati in competizioni elettorali e non sono stati eletti per tre anni non possono tornare a lavorare nella regione che ricomprende la circoscrizione elettorale in cui si sono candidati né in quella in cui si trova il distretto dove lavoravano, inon posso assumere incarichi direttivi e svolgere le funzioni penali più delicate. Se provenivano da uffici con competenza nazionale (ad esempio la Cassazione), non possono svolgere funzioni direttamente giurisdizionali per tre anni.

FUORI RUOLO – Stretta sul numero dei magistrati fuori ruolo, oggi sono 200. Questo punto è un principio di delega e il nuovo numero si stabilirà con i decreti attuativi. Il fuori ruolo non è possibile prima di 10 anni di effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali, e neanche se c’è scopertura nell’ufficio di appartenenza. Inoltre deve intercorrere un periodo di tempo tra un incarico di fuori ruolo e l’altro. Il limite massimo è ridotto a 7 anni (con eccezione a 10 anni per organi costituzionali, di rilievo costituzionale, per organi di governo).

PASSAGGI DI FUNZIONE – E’ previsto un solo passaggio tra funzioni requirenti e giudicanti nel penale, entro i 10 anni dall’assegnazione della prima sede (escluso quindi il periodo del tirocinio). Limite che non vale per il passaggio al settore civile o dal settore civile alle funzioni requirenti nonché per il passaggio alla Procura generale della Cassazione.

FASCICOLO PERSONALE Attualmente, ad ogni valutazione di professionalità (ogni 4 anni fino alla settimana valutazione) il magistrato deve produrre al Consiglio giudiziario, e poi al Csm, provvedimenti a campione sull’attività svolta e statistiche relative alle attività proprie e comparate a quelle dell’ufficio di appartenenza. Già è prevista l’esistenza di segnalazioni in caso di ‘significative anomalie’. La riforma prevede l’implementazione annuale (non più ogni 4 anni) del fascicolo personale del magistrato già esistente, con la storia complessiva delle attività svolte. Il fascicolo contiene dati, non valutazioni di merito. Si propone di aggiornare il fascicolo in modo costante, seguendo anche l’iter dei vari provvedimenti. Dunque, “una fotografia complessiva del lavoro svolto, non un giudizio sui singoli provvedimenti”.

AdnKronos: Vai alla fonte

© 2006 - 2024 Pressitalia.net by StudioEMME